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Arbitrato e processo civile 30.09.2026

La cedibilità del diritto all'equa riparazione nei portafogli NPL. Natura patrimoniale della pretesa, successione nel credito e poteri del servicer

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Sommario:

  1. 1. Il diritto Pinto è un credito cedibile
  2. 2. Cass. n. 8053/2019 non afferma l'incedibilità
  3. 3. «Diritti, azioni, eccezioni o facoltà» e cessione di ogni «indennizzo»
  4. 4. Nel portafoglio NPL il danno non scompare
  5. 5. Società a partecipazione pubblica: il controllo non basta
  6. 6. Il servicer agisce, la SPV resta titolare
  7. 7. La prova della successione nel diritto indennitario
  8. 8. Conclusioni
 

Il presente contributo sostiene la cedibilità della pretesa pecuniaria derivante dalla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo. Una volta maturato il presupposto previsto dalla legge 24 marzo 2001, n. 89, il diritto all'indennizzo entra nel patrimonio del danneggiato e soggiace alla regola generale dell'art. 1260 c.c.: può essere trasferito, non avendo carattere strettamente personale e non essendo la cessione vietata dalla legge. L'ordinanza della Corte di cassazione n. 8053/2019 non conduce a una conclusione diversa, poiché delimita il periodo per il quale la cessionaria può agire iure proprio, ma non esamina né esclude l'acquisto della distinta pretesa già maturata dal cedente. Nelle operazioni NPL, l'inclusione del credito Pinto trova inoltre fondamento nella clausola che trasferisce «diritti, azioni, eccezioni o facoltà» relativi ai crediti ceduti e, in termini ancora più persuasivi, nella cessione di ogni «indennizzo». Il richiamo nominativo alla legge n. 89/2001 non è necessario quando l'oggetto risulti determinabile attraverso il collegamento con i crediti e le relative procedure. Sono inoltre esaminati il regime delle pretese future, la posizione delle SPV e delle società a partecipazione pubblica, il ruolo del Master Servicer e la prova della successione.