Sommario:
- 1. La questione e la soluzione adottata dalla Corte
- 2. Il richiamo alla sentenza 8473/2019 ed agli altri precedenti di legittimità
- 3. La asserita non cumulabilità tra funzione difensiva e poteri rappresentativi sostanziali: considerazioni critiche
- 4. La parte onerata dell'assolvimento della condizione di procedibilità nella fase di merito del procedimento di convalida di licenza o sfratto
- 5. Individuazione della parte onerata della mediazione in relazione alle diverse tipologie di mediazione
- 6. Considerazioni conclusive
Il contributo esamina una recente ordinanza della Suprema Corte, che affronta il tema della mediazione obbligatoria come condizione di procedibilità in un giudizio di sfratto per morosità, confermando che l'esperimento del procedimento richiede la comparizione qualificata di almeno una parte al primo incontro — personalmente o tramite rappresentante munito di adeguati poteri sostanziali — e che la mancata comparizione della parte chiamata non determina improcedibilità ma soltanto le sanzioni di legge. L'analisi si sofferma criticamente su due profili. Il primo riguarda l'obiter dictum con cui la pronuncia esclude la cumulabilità in capo al difensore dei ruoli di parte e di rappresentante sostanziale, ponendosi in contrasto con orientamenti di legittimità già consolidati. Il secondo profilo attiene alla erronea individuazione del soggetto onerato dell'attivazione della mediazione nel giudizio di sfratto dopo il mutamento del rito, tema sul quale avrebbe dovuto trovare applicazione il principio enunciato dalle Sezioni Unite n. 19596/2020 e poi recepito dal legislatore.



