Cass., sez. II, ord.
In materia di preliminare di compravendita, il promissario acquirente può invocare la risoluzione per inadempimento ex art 1453 c.c., nel caso in cui il bene oggetto del contratto non presenti una qualità promessa, la quale, sebbene non oggettivamente essenziale, rivesta tale carattere per volere dei contraenti ovvero secondo le esigenze o il gusto del compratore, o ancora in relazione a un uso non previsto in contratto o non rientrante nella comune esperienza.



