Cass., sez. II, ord.
La pronuncia affronta la questione dell'applicabilità del termine previsto dall'art 500 c.c. all'erede che abbia optato per la liquidazione individuale dell'eredità accettata con beneficio di inventario. La Cassazione, distinguendo tale forma di liquidazione da quella concorsuale, cui soltanto si riferisce il termine previsto dalla disposizione, esclude che l'inosservanza del termine indebitamente attribuito possa determinare la decadenza del beneficio d'inventario, ai sensi dell'art 505 c.c. La mancata impugnazione dell'assegnazione non supplisce all'assenza dei presupposti sostanziali della decadenza.



