Il presente contributo si inserisce nell'accesa discussione dottrinale e giurisprudenziale in merito al perimetro applicativo che intercorre fra l'azione di regresso e l'azione in surrogazione nell'ambito delle obbligazioni solidali passive. La Corte di Cassazione, sez. III, 29 maggio 2026, n. 16835, ha escluso l'operatività della surrogazione legale nell'ipotesi in cui venga in rilievo un'obbligazione solidale c.d. “paritetica” (o ad interesse comune), ferma restando l'operatività del regresso. La distinzione fra le due azioni produce, del resto, importanti precipitati disciplinari, con particolare riferimento alla decorrenza del termine di prescrizione.



