Sommario:
- 1. Il negozio costitutivo di garanzie reali tra gratuità e liberalità
- 2. La donazione di ipoteca separata dal credito tra ammissibilità e negazione
- 3. La donazione di grado ipotecario
- 4. La donazione di credito garantito e di bene ipotecato
Il contributo muove dalla qualificazione causale del negozio costitutivo di garanzie reali. Sebbene possa assumere connotati di gratuità, la fattispecie non è riconducibile allo schema della donazione, mancando l'arricchimento del donatario e il corrispondente impoverimento del donante, nonché lo spirito di liberalità. Il principio di accessorietà della garanzia, letto in chiave sistematica, induce a escludere anche la possibilità di donare l'ipoteca separatamente dal credito. Nei soli rapporti tra creditori, tuttavia, è ipotizzabile un accordo ad effetti obbligatorî, diretto alla condivisione del risultato dell'esecuzione privilegiata o alla rinuncia alla prelazione, configurabile come liberalità indiretta. Il trasferimento del grado ipotecario, entro i limiti consentiti dalla legge, potrebbe invece essere sorretto dall'animus donandi. L'indagine si conclude con l'esame della donazione di credito garantito e di bene ipotecato, con particolare riferimento agli effetti circolatorî, alle implicazioni in tema di pubblicità, nonché all'incidenza dell'eventuale assunzione del debito ipotecario da parte del donatario sulla causa liberale.



