Cass., sez. III, ord.
La Corte di cassazione ribadisce l'orientamento secondo cui il danno non patrimoniale da lesione del diritto all'immagine non può ritenersi sussistente in re ipsa, richiedendo invece una prova specifica, al fine di scongiurare indebiti automatismi risarcitori. L'elemento di maggiore novità della pronuncia risiede, tuttavia, nella valorizzazione della dimensione economica dell'immagine: il Supremo Collegio ritiene infatti applicabile il criterio del “prezzo del consenso” – ormai consolidato quale parametro di liquidazione del danno patrimoniale – anche in assenza di una finalità strettamente lucrativa, purché sia ravvisabile un'utilità economicamente apprezzabile.



