Cass., sez. III,
Il danno da infezione nosocomiale genera una responsabilità solidale, in capo alla struttura sanitaria e al medico operante, che va ripartita secondo le norme in materia di responsabilità solidale, dovendosi presumere, nei rapporti interni tra coobbligati, le rispettive quote di responsabilità iuris tantum eguali.



