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Banca finanza assicurazioni 25.09.2026

Il diritto del cliente alla consegna del contratto bancario

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Sommario:

  1. 1. L'ordinanza della Prima Sezione della Corte di Cassazione. Un breve inquadramento iniziale
  2. 2. La causa decisa dall'ordinanza in commento
  3. 3. Il diritto previsto dall'art. 119, comma 4, t.u.b.
  4. 4. Il diritto previsto dall'art. 117, comma 1, t.u.b.
 

Con ordinanza n. 251 del 5 gennaio 2026, la Prima Sezione della Corte di Cassazione ha ridefinito, in senso restrittivo, l'esegesi di due norme cardine del sistema della trasparenza bancaria: (i) l'art. 119, comma 4, t.u.b., concernente il diritto del «cliente» - nonché di «colui che gli succede a qualunque titolo» e di «colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni» - «di ottenere […] copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni»; (ii) l'art. 117, comma 1, t.u.b., nella parte in cui prevede il diritto del cliente di ottenere «un esemplare» del contratto redatto per iscritto. L'autore analizza le considerazioni svolte dalla Prima Sezione, offrendo il proprio contributo critico.